Descrizione
Certificato di idoneità dell’alloggio per cittadini non comunitari
L’Attestazione di idoneità alloggiativa è un documento che certifica, in base ai parametri definiti dalla legge Regionale n. 10/2014, che una determinata abitazione possa ospitare un certo numero di persone, in base alla sua dimensione e alle sue caratteristiche di igiene e salute.
L’Ufficio Competente del Comune (SUE) rilascia l’attestazione di idoneità dell’ alloggio per i locali in uso o di proprietà dei cittadini immigrati;
Quando un cittadino extracomunitario deve presentare l’attestazione
L'attestazione deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:
- sottoscrive un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 35, com. 1);
- richiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1);
- richiede un permesso di soggiorno (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16, com. 4, let. b);
- richiede un permesso di soggiorno per familiare al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c);
- richiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b);
- richiede un permesso di soggiorno per coesione familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b);
- richiede ingresso e soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44, com. 1, let. d);
- vuole dare ospitalità a uno straniero (Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7);
A chi è rivolto
Ai cittadini e alle cittadine non comunitari residenti e non residenti, con riferimento alle abitazioni situate nel Comune di San Cassiano (LE)
Può essere richiesto:
- dal Proprietario dell’alloggio, previa dimostrazione della sussistenza di tale titolo, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- dal Titolare del contratto di locazione/comodato d’uso dell’alloggio destinato ad ospitare il richiedente e/o le persone aventi diritto all’occupazione dello stesso, previa presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato;
- dal lavoratore o lavoratrice alle dipendenze di chi mette a disposizione l’alloggio;
- dal soggetto che è residente, domiciliato o ospite nell'immobile;
Descrizione
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestazione di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare Ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestazione di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
- non ha scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare Ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto Ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore.
Per risultare idoneo, l’alloggio deve rispettare i seguenti parametri:
Capacità insediativa dell’unità abitativa come stabilita dalla L.R. nr.10 del 7/4/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, con la quale fra l’altro si abrogava la L.R. 54/1984, in rapporto alla dimensione del nucleo familiare non inferiore a:
- mq. 45 per nr. 1-2 persone;
- mq. 55 per nr. 3 persone;
- mq. 70 per nr. 4 persone;
- mq. 85 per nr. 5 persone;
- mq. 95 per nr. 6 persone ed oltre.
Ai sensi dunque del D.M. 05.07.1975, in sintesi, i parametri dimensionali ed i requisiti, sono i seguenti:
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superficie utile per abitante |
1 abitante – 14 mq 2 abitanti – 28 mq 3 abitanti – 42 mq 4 abitanti – 56 mq Per ogni abitante successivo + 10 mq |
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superficie minima dei locali |
1 persona – stanza da letto di 9 mq + una stanza soggiorno di 14 mq 2 persone – stanza da letto di 14 mq + una stanza soggiorno di 14 mq Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile |
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alloggi monolocale |
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno) 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno) |
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altezze minime |
altezza minima dell’immobile deve essere di 2,70 m per i corridori, i bagni e i ripostigli l’altezza minima può essere pari a 2,40 m |
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illuminazione |
tutti i locali degli alloggi, (ad eccezione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli) debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso |
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stanza da bagno |
la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. |
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impianto di riscaldamento |
gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario |
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salubrità |
nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente. |
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ventilazione |
quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. |
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fumi e vapori |
è comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. |
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posto cottura |
il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. |
Inoltre, nel solo caso di richiesta per ricongiungimento familiare, vengono valutati anche i requisiti di salubrità ed igiene individuati dal D.M. Sanità del 05/07/1975.
Possono presentare l’istanza i cittadini stranieri non comunitari residenti nel Comune di Bari, ad esempio, per le seguenti motivazioni:
- rilascio dei permessi di ingresso e soggiorno in Italia
- stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
- ricongiungimento familiare
- emersione di rapporti di lavoro
Come fare
La richiesta per il rilascio dell'attestato d'idoneità dell'alloggio deve essere redatta, in bollo, esclusivamente sui modelli predisposti dall’amministrazione comunale, differenti a seconda che la richiesta sia per:
- ricongiungimento familiare allegato 1_istanza IA ricongingimento
- tutti gli altri casi allegato 2_istanza generico
Il modello istanza, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, corredato di tutta la documentazione indicata nello stesso modulo, a pena di rigetto, deve essere trasmesso in formato PDF a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it
Nell’oggetto della PEC deve essere indicato quanto segue: ”Istanza per il rilascio dell’Attestazione di Idoneità Alloggiativa – COGNOME NOME”.
L’istanza deve essere trasmessa direttamente dal/dalla richiedente o, in alternativa, da un suo delegato munito di delega (allegato 3_delega)
Successivamente, il richiedente, o un suo delegato munito di delega, sarà convocato dal personale dell’amministrazione per ritirare l’Attestazione di Idoneità Alloggiativa presso L’Ufficio Tecnico.
Dovrà portare con sé tutta la documentazione in originale dell’istanza con i relativi allegati e marca da bollo da apporre sull’attestato e l’avvenuto pagamento dei diritti di Segreteria.
Cosa serve
Per conoscere l'elenco completo dei documenti da allegare relativo ai diversi casi
► allegato 4 - istruzioni
La modulistica necessaria è disponibile di seguito:
- Ricongiungimento familiare: MOD_AIA_IST_R - Istanza attestazione idoneità alloggiativa_R
- Ricongiungimento familiare: MOD_AIA_RTA_R - Relazione tecnica asseverata_R
- Altri casi: MOD_AIA_IST - Istanza attestazione idoneità alloggiativa
- Altri casi: MOD_AIA_RTA – Relazione tecnica asseverata
- Richiesta Rinnovo: MOD_AIA_RIN - Rinnovo Istanza Attestazione idoneità alloggiativa
- Modello Delega per tutti i casi: MOD_AIA_DEL_Delega
- AIA_GUIDA_ Guida alla compilazione
Cosa si ottiene
Certificato di idoneità dell'alloggio.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa in ogni sua parte. L’amministrazione può richiedere eventuale documentazione mancante e/o chiarimenti e sospendere il rilascio dell’attestato fino alla presentazione delle integrazioni (max 30 giorni).
In mancanza di esse, la pratica verrà archiviata.
Quanto Costa
E’necessario allegare all’istanza n. 2 marche da bollo del valore pari a € 16,00, di cui:
- n. 1 marca da bollo da apporre sull’istanza;
- n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’attestato.
- Euro 50.00 senza sopralluogo
- CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO A: SAN CASSIANO (LE) – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, IBAN : IT 36K0103080190000009196821
Oppure
- Euro 100.00 se richiesto sopralluogo
- CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO A: SAN CASSIANO (LE) – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, IBAN : IT 36K0103080190000009196821
Normativa di riferimento
- D.Lgs 286/1998; “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- DPR 31/08/1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,
- D.Lgs. 8/01/2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
- L.94 del 15/07/2009